In G.U. il decreto che cambia le trasmittanze per il 55%
ULTIMO AGGIORNAMENTO 2010.02.15
Aspetto positivo riguarda porte e vetrine: vengono finalmente associate ai componenti finestrati quindi è ufficialmente corretto il confronto con le trasmittanze previste nella tabella 4a di cui all'art. 4 comma 4 lettera c) del DPR 59/09.
Le novità sostanziali riguardano una revisione dei limiti di trasmittanze per componenti opachi e finestrati e una revisione dei requisiti per l'ammissione alla detrazione di impianti a biomassa. Nel dettaglio:
<span style="text-decoration: underline;">Comma 345</span>
I
componenti opachi verticali e le coperture hanno subito un'ulteriore
riduzione della trasmittanza prevista per l'ammissibilità agli
incentivi, questo determina ovviamente una maggiore difficoltà al
raggiungimento dei limiti.
Per quanto riguarda le strutture orizzontali con flusso di calore verso il basso (pavimenti), secondo la relazione illustrativa allo schema di decreto, le trasmittanze previste dal DM 11 marzo 2008 erano troppo severe e quindi sono state aumentate, rendendo più facile l'accesso alle detrazioni. Allo stesso modo sono state modificate le prestazioni previste per i componenti trasparenti, rese meno severe al nord (ma più severe al sud).

<span style="text-decoration: underline;">Comma 344</span>
Per
quanto riguarda invece gli impianti dotati di generatori di calore,
alimentati da biomasse combustibili, ai fini dell'accesso alle
detrazioni in base al comma 344 riguardante il miglioramento globale
dell'indice di efficienza energetica EPi :
-
bisogna assumere una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3;
-
nelle zone climatiche C,D, E e F è necessario il rispetto dei requisiti di trasmittanza termica dei componenti finestrati previsti dalla Legge in vigore sull'efficienza energetica degli edifici.
Per approfondimenti: Decreto 55% 2010 (link esterno)
